Post date: 10-set-2015 13.47.30
Una semplice sintesi di un caso trattato dallo studio di come possano variare le somme a favore di un correntista.
Nello specifico si tratta di una azienda di costruzioni, colpita dalla crisi immobiliare, che ha avuto nel corso degli anni affidamenti fino a € 400.000 poi tramutatisi per le residue somme in un mutuo da € 78.375. In tali prospetti si è ipotizzato che gli interessi applicati dall’istituto di credito nel corso degli anni siano stati espressamente accettati contrattualmente dalla correntista, e pertanto non si è ricorso al conteggio secondo il tasso legale vigente nei vari periodi e nemmeno al tasso applicato per i BOT nei dodici mesi precedenti. Tali ipotesi ovviamente sono a favore dell’istituto di credito in quanto è noto che i sopracitati tassi sono ben inferiori ai tassi di mercato, tale scelta è stata fatta non avendo riscontrato nella documentazione fornitaci dal cliente alcuna accettazione espressa, ma che il cliente potrebbe aver comunque firmato all’istituto di credito.
In sintesi il conto corrente era stato aperto nel 1995 ed è rimasto operativo fino al giugno 2015 quando l’istituto di credito ha chiesto il rientro. Nel 2011 era stato erogato un mutuo di € 78.375 per rientrare dall’esposizione dell’affidamento in conto corrente vigente in quel periodo. Dalla verifica delle condizioni contrattuali del mutuo si è riscontrato che la banca aveva indicato un tasso effettivo superiore alla soglia di usura prevista dalla Banca d’Italia nel periodo di erogazione del mutuo, pertanto per effetto delle norme in vigore (art. 1815 c.c. e 644 c.p.) nonché dell’interpretazione autentica data dalle note sentenze della Suprema Corte la sanzione prevista è la non debenza degli interessi, gli interessi pagati illegittimamente dal mutuatario sono stati inputati alla quota capitale, che alla data del giugno 2015 ammontava ad € 21.629,74 anziché come asserito dalla Banca ad € 43.218,41
Nella tabella di sintesi seguente sono evidenziate le competenze liquidate durante tutto il rapporto di conto corrente dalla data di apertura fino all’aprile 2015
Interessi Commissioni e spese legate agli affidamenti addebitate dalla banca come da estratti conto
Con le premesse di cui sopra, ovvero dando per corretto l’operare dell’istituto di credito in merito alle comunicazioni previste in materia di variazioni contrattuali a sfavore del correntista e da questi potenzialmente accettate, si sono simulati i conteggi partendo dall’ipotesi più favorevole per la banca fino all’ipotesi più favorevole per il correntista.
Lo studio fornisce tali ipotesi al cliente e/o al suo legale al fine di verificare, a seconda degli orientamenti dei vari Tribunali di merito, e soprattutto nel ricorso alla mediazione quale siano le situazioni che si possano a venire a creare durante la fase contenziosa, tenuto conto che prima di ricorrere alla causa vera e propria in Tribunale occorre invitare alla mediazione l’istituto di credito.
Nella prima ipotesi si è proceduto alla verifica del rispetto della soglia di usura nei vari periodi di liquidazione delle competenze applicando il conteggio secondo le valute delle operazioni così come vengono i dati dall’istituto di credito. Le verifiche hanno portato a riscontrare le anomalie di seguito riportate nella tabella che segue:
Il combinato disposto dell’art. 1815 del c.c e 644 c.p. come da interpretazione autentica della Suprema corte di Cassazione prevede che in caso di superamento della soglia di usura la sanzione prevista sia la non debenza di alcun interesse e/o spesa connessa al fido per i periodi di sforamento della soglia.
Nella seconda ipotesi il conteggio delle competenze è stato effettuato secondo la data effettiva dell’operazione, senza tener pertanto conto della cosiddetta valuta e verificando l’eventuale usura come da scalari interessi forniti dalla Banca;
Si può facilmente notare come l’istituto di credito con la sola applicazione delle valute sulle varie operazioni intercorse (circa 1.900) abbia guadagnato circa € 2.000. Tale ipotesi è stata fatta in quanto alcuni tribunali non riconoscono le “valute” ma applicano la data effettiva dell’operazione, questo per effetto che con l’informatizzazione delle operazioni ogni giorno gli istituti di credito accedono alla camera di compensazione e pertanto non sono dovuti giorni per lo spostamento dei titoli tra banche diverse.
Nella terza ipotesi si è proceduto alla verifica del rispetto della soglia di usura nei vari periodi di liquidazione delle competenze e ove si sia riscontrato il superamento della soglia di usura, si sono stornati dai trimestri successivi le competenze illegittimamente addebitate ed i numeri debitori da questi generati. Il conteggio ha considerato valide le operazioni tenendo conto delle valute applicate dall’istituto di credito. Il risultato che emerge viene riportato nella seguente tabella. Come si può notare i trimestri in usura passano da 28 a 51 con un totale somme usurate da € 30.005,96 ad € 67.498,93.
Si può facilmente constatare che pur tenendo valide le valute operazione così come applicate dalla banca, l’effetto moltiplicatore dei trimestri dei trimestri in usura porta a risultati ben superiori alla prima ipotesi.
Nella quarta ipotesi si è proceduto alla verifica del rispetto della soglia di usura nei vari periodi di liquidazione delle competenze e ove si sia riscontrato il superamento della soglia di usura, si sono stornati dai trimestri successivi le competenze illegittimamente addebitate ed i numeri debitori da questi generati. Il conteggio delle competenze inoltre è stato effettuato sulla base della data effettiva dell’operazione.
L’elaborazione di quest’ultima ipotesi porta al risultato sotto evidenziato
Riassumendo la situazione del caso affrontato, si è verificato che l’istituto di credito abbia chiesto al correntista il rientro di una somma circa € 57.000 relativi al residuo saldo debitore del conto corrente e delle rate residue del mutuo chirografario.
Dalle varie ricostruzioni effettuate emerge una situazione ben diversa che viene evidenziata nella tabella sottostante che tiene conto di ulteriori due ipotesi, ovvero se l’anatocismo sugli interessi applicato dall’istituto di credito sia legittimo o meno. Come è ben noto l’anatocismo (ovvero il conteggio degli interessi sugli interessi è vietato sicuramente per il periodo antecedente il 22 aprile 2000 e nel periodo successivo alla data del 1 gennaio 2014) durante il periodo 22 aprile 2000 – 31 dicembre 2013 è legittimo a condizione che sia stata riconosciuta la pari periodicità della liquidazione degli interessi sia attivi sia passivi e a condizione che tali condizioni contrattuali siano state espressamente accettate per iscritto dal correntista.
Il saldo di conto corrente secondo le varie ipotesi suddivise nelle due voci con anatocismo legittimo o illegittimo
Come si può notare da un debito del correntista di circa € 57.000 le somme a suo credito ammontano in una fascia variabile da € 68.666,06 ad € 86.885,88