Post date: 7-mar-2017 9.58.35
Con l’arrivo della bella stagione, ormai alle porte, si avvicinano anche le scadenze fiscali per la quasi totalità dei contribuenti Italiani. A partire del 15 aprile prossimo l’Agenzia delle entrate renderà disponibili i dati dei contribuenti persone fisiche attraverso la propria piattaforma telematica.
Vediamo un po’ come può agire il contribuente persona fisica per adempiere al proprio dovere di contribuente. Le persone fisiche hanno a disposizione due modalità il modello 730 e il modello Redditi PF
Quali sono i Vantaggi del modello 730
Occorre precisare che i contribuenti in possesso dei previsti requisiti di legge non sono obbligati ad utilizzare il modello 730, in alternativa al modello REDDITI PF, ma tale scelta offre la possibilità di:
· Utilizzare un modello più semplice rispetto all'ordinaria dichiarazione dei redditi, per il fatto che può essere utilizzato solo dai possessori di determinati redditi e non da tutte le persone fisiche;
· Poter presentare la dichiarazione congiunta con il coniuge a differenza del modello REDDITI PF;
· Ottenerne il rimborso direttamente dal proprio sostituto d'imposta per i contribuenti che vantano crediti d'imposta;
· Effettuare i versamenti d'imposta a saldo e/o in acconto, facendoli trattenere direttamente dalle retribuzioni, pensioni, compensi o altri emolumenti corrisposti, con relativo versamento sempre ad opera dal proprio sostituto d'imposta;
· In caso di presentazione del modello 730 mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato, di beneficiare del "trasferimento" del controllo formale della dichiarazione nei confronti del CAF o del professionista stesso e della relativa responsabilità per imposte, sanzioni e interessi collegata al rilascio infedele del visto di conformità.
Chi può presentare il modello 730
Può utilizzare il modello 730 (precompilato od ordinario), se non ricorrono cause di esclusione, il contribuente che nell'anno di presentazione della dichiarazione è:
· Lavoratore dipendente;
· Chi percepisce indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;
· Pensionati;
· Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
· Collaboratori coordinati e continuativi;
· Sacerdoti della Chiesa cattolica;
· Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
· Soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
I Produttori agricoli
Possono presentare il modello 730 anche i produttori agricoli, ma a condizione che siano esonerati dalla presentazione delle altre dichiarazioni fiscali (IRAP, IVA e dei sostituti d'imposta).
Le società semplici e le imprese familiari in agricoltura
Possono presentare il modello 730 anche:
· I soci di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata dall'attività agricola, i cui redditi siano compresi nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR;
· I componenti dell'impresa familiare in agricoltura, diversi dal titolare.
Società semplici che producono redditi di fabbricati
Anche i soci di società semplici e di società equiparate ex art. 5 del TUIR che producono redditi di fabbricati possono presentare il modello 730.
Chi non può presentare il modello 730
Il modello 730 non può essere presentato da:
· Titolari di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali ex art.53 co. 1 del TUIR, anche se prodotti in forma associata (es. studi professionali);
· Titolari di redditi d'impresa ex art. 55 del TUIR, anche in forma di partecipazione (es. società di persone commerciali);
· Venditori "porta a porta";
· Soggetti obbligati a presentare, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche una sola tra la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione IRAP o la dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770);
· I contribuenti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni soggette a tassazione ordinaria;
· Contribuenti titolari di particolari tipologie di redditi indicate nelle istruzioni al modello 730, ad esempio i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende, derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti per la produzione di reddito agrario;
· Contribuenti che percepiscono redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva ex art. 18 del TUIR e che optano per la tassazione ordinaria;
· Chi beneficia di redditi provenienti da un trust;
· Soggetti che utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli previsti dal modello 730;
· Contribuenti non residenti in Italia nell'anno di riferimento o in quello di presentazione della dichiarazione;
· Soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti (es. eredi).
Come si presenta il modello 730
Il modello 730 può essere presentato, alternativamente:
· Direttamente dal contribuente;
· Al sostituto d'imposta (es. datore di lavoro, ente previdenziale, ecc.), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale diretta;
· Ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro);
· Ad un CAF-dipendenti (ovvero ad un suo soggetto incaricato).
Per la presentazione diretta, è necessario avvalersi della dichiarazione precompilata.
Negli altri casi, si può scegliere tra la dichiarazione precompilata, conferendo un'apposita delega al sostituto d'imposta, professionista o CAF oppure utilizzare il modello 730 "ordinario".
E se non ho il sostituto d'imposta
In base all' art. 51-bis del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n.100191 il modello 730 può essere presentato anche in assenza del sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli (es. colf, badanti e altri dipendenti di persone fisiche "private", oppure soggetti che hanno perso il posto di lavoro; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2014 n. 57).
In tal caso, la presentazione del modello 730 potrà avvenire:
· all'Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica, avvalendosi della dichiarazione precompilata;
· rivolgendosi a un professionista o ad un CAF-dipendenti, avvalendosi della dichiarazione precompilata o del modello "ordinario".
Come faccio a pagare se non ho il sostituto d’imposta
Se dal modello 730 emergono imposte da versare, il pagamento deve essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF con l’utilizzo del modello F24.
Rimborso dei crediti senza sostituto d’imposta
Eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione verranno rimborsati dall'Agenzia delle Entrate (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 28, § 5).
Il 730 in forma congiunta
A differenza del modello REDDITI PF, il modello 730 può essere presentato dai coniugi in forma congiunta, nel rispetto delle seguenti condizioni (art. 13 co. 4 del DM 31.5.99 n. 164):
· non essere legalmente ed effettivamente separati;
· è sufficiente che almeno uno dei coniugi sia in possesso di uno o più redditi che consentono di presentare il modello 730;
· che i coniugi non siano in possesso di redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53 co. 1 del TUIR), di redditi d'impresa (art. 55 del TUIR), ovvero di altri redditi che non permettono la presentazione del modello 730;
· non ricorrano altri casi in cui non si può presentare il modello 730;
· non sia avvenuta la morte di uno dei coniugi prima della presentazione della dichiarazione.
Non è necessario, ai fini della presentazione del modello 730 in forma congiunta, che:
· un coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro;
· i coniugi siano in regime di comunione dei beni.
Per effetto dell'art.1 co. 20 della L. 20.5.2016 n. 76, la presentazione del modello 730 congiunto è stato esteso anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso
Responsabilità Solidale tributaria
La presentazione della dichiarazione congiunta comporta il sorgere della responsabilità solidale tra i coniugi in relazione alle imposte dovute, che permane anche qualora, successivamente alla presentazione della dichiarazione congiunta, i coniugi si siano separati.
Quando va presentato il modello 730
Il termine di presentazione del modello 730, indipendentemente dalla modalità utilizzata, è stato unificato al 7 di luglio, ferme restando eventuali proroghe.
La ricevuta di presentazione della dichiarazione
Il sostituto d'imposta, il professionista abilitato o il CAF-dipendenti rilasciano al contribuente la ricevuta per il modello 730 presentato (anche congiunto), che costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
In caso di presentazione diretta da parte del contribuente, la ricevuta di avvenuta presentazione è resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito, nell'area dedicata alla dichiarazione precompilata.