Post date: 28-mar-2017 14.34.46
Secondo la lettera C) del comma 1 dell’art. 10 del TUIR è possibile dedurre dal reddito complessivo IRPEF gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (divorzio), con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli quando risultino da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Secondo la lettera d) del medesimo articolo è possibile dedurre anche gli assegni periodici corrisposti in virtù di testamento o di donazione modale; e gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art.433 del codice civile, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Gli Assegni corrisposti al coniuge separato o divorziato
Solo gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato possono essere dedotti dal proprio reddito, mentre gli assegni corrisposti una tantum non rientrano in tale possibilità in quanto rappresentano sostanzialmente una transazione sulle precedenti posizioni patrimoniali dei coniugi. Nel caso che l’assegno una tantum sia oggetto di pagamento rateizzato in un numero definito di rate rientra tra gli assegni indeducibili.
Gli Assegni periodici versati mediante compensazione
Risultano altresì deducibili gli importi corrispondenti agli assegni periodici sempre derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma che non vengono materialmente pagati in quanto compensati con crediti vantati nei confronti del coniuge separato o divorziato beneficiario degli stessi.
Le somme corrisposte per le spese di alloggio
Nel caso in cui il giudice abbia disposto il pagamento delle spese di alloggio e che le stesse siano quantificabili (ad esempio dal contratto di locazione o dalla documentazione delle spese condominiali), siamo in presenza di spese deducibili assimilate all’assegno di mantenimento così come recita la circolare dell’Agenzia delle Entrate di 24/04/2015 n. 17 e la sentenza della Cassazione n.13029 del 2013.
Pagamento di premi assicurativi
Sorte diversa hanno i pagamenti di premi assicurativi pagati a favore coniuge divorziato ancorchè previsti dalla sentenza del Tribunale, in quanto non sono considerati alla stregua dell’assegno di mantenimento.
Adeguamento dell'assegno
In presenza di adeguamenti automatici dell’assegno periodico per il coniuge (la rivalutazione monetaria) previsti nella sentenza ne viene estesa la deducibilità. Mentre non sono invece deducibili le maggiorazioni degli assegni nella misura derivante da successivi patti privati tra le parti o accordati spontaneamente dal coniuge obbligato, se gli stessi non vengono ratificati giudizialmente.
Indicazione in dichiarazione del codice fiscale del coniuge percipiente
I soggetti che deducono gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge devono indicare nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
Somme destinate al mantenimento dei figli
Per quanto riguarda gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli, seppur corrisposti materialmente al coniuge affidatario è prevista espressamente l’esclusione della deducibilità. Nel caso in cui dalla sentenza non emergesse la quota dell'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, la stessa deve intendersi stabilita nella misura del 50% a prescindere dal numero dei figli.