Post date: 5-gen-2016 15.20.34
Legge di stabilità per il 2016 in vigore dall’1/1/2016 il nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “regime forfettario”)
Con la nuova Legge di stabilità sono state apportate alcune modifiche per il regime fiscale agevolato per gli autonomi con efficacia a partire dal 1 gennaio 2016.
Tale regime prevede il calcolo del reddito secondo una percentuale di redditività indicata dall’allegato 4 di cui alla legge 190/2014, tale tabella sotto riportata in dettaglio è stata aggiornata con decorrenza 1 gennaio 2016.
In sintesi per poter rientrare in tale regime occorre non superare il volume d’affari e/o compensi previsto per l’attività a seconda del codice ATECO di rifermento, lo stesso varia a seconda della tipologia, occorre non aver sostenuto nell’esercizio precedente spese per personale dipendente superiore ad € 5.000,00; non avere sostenuto costi complessivi per beni strumentali al lordo degli ammortamenti per € 20.000,00 con esclusione dal conteggio dei beni strumentali inferiori ad € 516,46, degli immobili comunque acquisiti ed i costi per beni immateriali come ad esempio l’avviamento. Per accedere o permanere in tale regime forfettario inoltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’annualità precedente, non devono superare € 30.000,00, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Per chi inizia l’attività al reddito forfettariamente determinato viene applicata un’imposta sostitutiva del 5% anziché del 15% per i primi cinque anni di attività, a condizione che:
a) Il soggetto non abbia esercitato nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) L’attività da esercitare non sia in nessun modo una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
c) Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare realizzati nel periodo di imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.
Vantaggi principali da tale regime fiscale:
a) Esonero dalla tenuta delle normali scritture contabili;
b) Esclusione dall’applicazione dell’IVA e quindi esclusione dalla relativa dichiarazione annuale, nonché esclusione da IRAP e Studi di settore, esonero da ritenute d’acconto;
c) Obbligo di presentare la sola dichiarazione dei redditi con il relativo quadro di riferimento previsto per tale regime fiscale;