Post date: 22-dic-2015 10.16.38
Cassazione civile, sez. I 26 febbraio 2014, n. 4518 – Pres. Salmè - Est. Maria Acierno.
Ripetizione degli importi illegittimamente addebitati sul conto - Prescrizione
- Decorrenza - Onere della prova della funzione dei singoli versamenti.
Essendo la natura e la funzione della commissione di massimo scoperto non diversa da quella degli interessi passivi, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati, il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24428 del 2010 (decorrenza della prescrizione decennale dell’azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati sul conto distinguendo tra versamenti con funzione ripristinatoria e versamenti con funzione solutoria della provvista) può essere applicato anche al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto. Pertanto i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal correntista alla banca e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle voci illegittimamente addebitate.