Post date: 13-dic-2016 15.21.00
A partire dall’ 1/1/2017 i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche. Tale obbligo di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che:
· sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
· sono esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
A mero titolo esemplificativo, si tratta dei soggetti che:
· non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell’anno di riferimento e non hanno crediti d’imposta da riportare;
· hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;
· hanno aderito al regime per i c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
· hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
· operano in regime speciale ex L. 398/91;
· rientrano nel regime di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane).
Tali esclusioni si applicano purché non vengano meno, nel corso dell’anno, le condizioni di esonero.
In tali comunicazioni dovranno essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile, sia che le stesse siano state effettuate con cadenza trimestrale.
Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, l’art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010 precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell’imposta emerga un’eccedenza a credito.
Per quanto riguarda i dati che dovranno essere trasmessi in tale comunicazione delle liquidazioni IVA è rinviato ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Si presume, tuttavia, che sarà richiesto l’invio dei dati sintetici riguardanti l’IVA a debito e a credito, ripartiti per aliquote. Tale comunicazione dovrà essere fatta in via telematica secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata ex art. 36 del DPR 633/72, gli stessi saranno tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività.
I termini DI INVIO
Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione della comunicazione delle liquidazioni Iva saranno:
· entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
· entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
· entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
· entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per il quarto trimestre.
Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell’imposta, pertanto, i contribuenti “mensili” continueranno a versare l’imposta con tale periodicità indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione.
IL REGIME SANZIONATORIO
Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA il nuovo co. 2-ter dell’art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro.
Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro).
I termini di presentazione della Dichiarazione iva annuale
In conseguenza dell’introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale, vengono modificati i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IVA annuale. A decorrere dall’anno d’imposta 2017, la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per il periodo d’imposta 2016, invece, resta fermo il termine fissato dalla L. 190/2014 in base al quale la dichiarazione annuale deve essere presentata nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Riepilogando:
· la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2016 deve essere presentata nel mese di febbraio 2017 (fra l’1.2.2017 e il 28.2.2017);
· la dichiarazione IVA relativa agli anni d’imposta 2017 e successivi deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.