Post date: 16-mar-2017 16.23.55
La Detrazione delle spese di frequenza scolastica
Anche le spese scolastiche rientrano nel novero delle spese che permettono la detrazione IRPEF del 19%. In particolare tale detrazione si applica alle spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia ("vecchi" asili); del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie); delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori).
Tale disciplina riguarda sia le scuole statali, sia le scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ex art. 1 della Legge n.62/2000.
Il limite di spesa detraibile è fissato per un importo massimo per ciascuno studente in:
€ 564,00 euro per l'anno 2016;
€ 717,00 euro per l'anno 2017;
€786,00 euro per l'anno 2018;
€ 800,00 euro a decorrere dall'anno 2019.
Nel novero delle spese detraibili rientrano le tasse (es. di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica, anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola); i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, sono inoltre detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola il post-scuola. Questi ultimi infatti, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Non sono detraibili invece le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, al fine di evitare discriminazioni rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.
Dal 2015 la detrazione del 19% si applica alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
a) università statali;
b) università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
Tali spese sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli).
Per gli istituti o università privati o stranieri, la detrazione spetta in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse e ai contributi degli istituti statali italiani.
Il limite di spesa detraibile al 19% per le tasse e i contributi di iscrizione universitaria non statale.
La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede il corso di studio, per gli anni 2015 e 2016, è detraibile per un importo massimo pari a:
· 1) per l'area disciplinare "medica": 3.700 euro per i corsi con sede in Regioni del Nord, 2.900 euro per il Centro e 1.800 per il Sud e isole;
· 2) per l'area disciplinare "sanitaria": 2.600 euro per i corsi con sede in Regioni del Nord, 2.200 euro per il Centro e 1.600 per il Sud e isole;
· 3) per l'area disciplinare "scientifico-tecnologica": 3.500 euro per i corsi con sede in Regioni del Nord, 2.400 euro per il Centro e 1.600 per il Sud e isole;
· 4) per l'area disciplinare "umanistico-sociale": 2.800 euro per i corsi con sede in Regioni del Nord, 2.300 euro per il Centro e 1.500 per il Sud e isol
Nella zona geografica "Nord" rientrano l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e il Veneto, mentre nella zona geografica "Sud e isole" rientrano la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, e, infine, nella zona geografica "Centro" rientrano l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, la Toscana e l'Umbria.
Agli importi di cui sopra deve essere sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Si segnala che l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 6.5.2016, ha precisato che:
- per la detraibilità delle spese di frequenza all'estero di corsi universitari occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
· - le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - sociale", nella Regione in cui si svolge il corso di studi (se il corso di studi si tiene presso lo Stato Città del Vaticano si applica quanto previsto per la zona "Centro");
· - le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla Regione in cui ha sede legale l'università.
L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che non rientrano tra le spese detraibili i contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di laurea conseguito all'estero.
La detrazione IRPEF per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede"
Le spese per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza possono essere detratte. Tale detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Tale detrazione compete a condizione che l'università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, che disti almeno 100 Km e sito in un'altra Provincia rispetto a quello di residenza. I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, con i quali sia possibile lo scambio di informazioni, per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità, ovvero da atti di assegnazione in godimento, stipulati dai suddetti studenti ai sensi della normativa vigente nello Stato estero in cui è situato l'immobile.
L’esenzione dall’Irpef per le Borse di studio del programma Erasmus
Si segnala inoltre l’esenzione dall’IRPEF per le borse di studio:
per la mobilità internazionale, erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
per l'intera durata del programma "Erasmus +" (applicabile per il periodo 2014-2020).