Post date: 28-mar-2017 14.59.28
Quando il coniuge separato o divorziato percepisce l'assegno periodico deve procedere alla dichiarazione dello stesso nella propria dichiarazione dei redditi, in quanto tale assegno rappresenta un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Gli assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli ex art. 52 del TUIR. Nei confronti del coniuge separato o divorziato, gli assegni periodici spettanti hanno rilevanza reddituale anche se non sono materialmente percepiti per effetto dell'intervenuta compensazione.
Come abbiamo già visto in un precedente articolo l’assegno non ha invece rilievo reddituale per chi lo percepisce quando:
l'assegno viene corrisposto in unica soluzione;
gli importi degli adeguamenti periodici non sono deducibili dall'erogante;
gli assegni siano destinati al mantenimento dei figli.