Post date: 27-mar-2017 14.05.57
La legge 193 del 2016 ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, che comporta forti sconti per chi ne fruisce. Per chi è in possesso dei requisiti indicati dalla norma, il contribuente beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative presentando apposita domanda entro il prossimo 31 di marzo salvo proroghe. La sanatoria prevede la possibilità di rateizzare in massimo 5 rate l'ultima delle quali va versata entro il settembre 2018.
Per beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, è necessario che:
a) I ruoli siano definibili;
b) Che i carichi siano stati affidati ad Equitalia nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016;
c) In caso di contenziosi in corso il contribuente si impegni a rinunciare al contenzioso stesso nella domanda di rottamazione.
Quali sono i benefici della sanatoria
Chi aderisce alla sanatoria ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Pertanto il contribuente dovrà versare solamente le somme dovute a titolo di capitale e di interesse diversi da quelli di mora. Rimangono comunque dovuti gli aggi previsti per gli agenti della riscossione che vengono calcolati solamente sull’importo effettivamente dovuto e quindi non sulle sanzioni amministrative. Vengono sgravate tutte le sanzioni amministrative.
Quale procedura occorre seguire.
Il contribuente debitore presenta la domanda all’Agente della Riscossione (Equitalia in genere) indicando la volontà di pagare o in un’unica soluzione o ratealmente e impegnandosi a rinunciare ai contenziosi in corso.
In seguito Equitalia provvederà a comunicare al contribuente debitore l'importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze.
A questo punto, se la totalità delle somme è versata entro i termini, oppure se le rate vengono pagate correttamente alle scadenze previste, la procedura si perfeziona.
Nel caso anche di un solo inadempimento, la sanatoria non potrà ritenersi conclusa, con la conseguenza che il debito riemergerà anche con le sanzioni amministrative e i relativi interessi di mora. Con l’ulteriore aggravio che il carico pendente non potrà essere oggetto di ulteriore dilazione.
Fatto salvo eventuali proroghe entro il 31 maggio 2017 l'Agente della riscossione comunicherà al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate.
Nel momento in cui il debitore presenta la domanda di rottamazione dei ruoli Equitalia non potrà effettuare o avviare alcuna azione esecutiva sia sui beni mobili registrati sia iscrivere ipoteche sui beni immobili. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli Equitalia avesse già proceduto a fermi o ipoteche esattoriali le stesse mantengono i loro effetti e il titolo di prelazione. Nel caso in cui Equitalia alla data di presentazione della domanda avesse già effettuato una procedura di pignoramento presso terzi con la relativa notifica al debitore del contribuente dell'ordine di versamento ex art. 72 bis DPR 602/73 e pertanto di fatto si è verificata l'assegnazione delle somme pignorate, dunque in questa fase l'espropriazione non potrà essere fermata.
La domanda di rottamazione può essere presentata personalmente oppure tramite un soggetto delegato, preso gli sportelli di Equitalia, oppure telematicamente allegando alla domanda stessa copia del documento di identità del richiedente nonché dell’eventuale delegato.