Post date: 6-set-2016 16.02.37
La risoluzione del 4.8.2016 n. 68, dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla nuova disciplina di detraibilità ai fini IRPEF delle spese scolastiche.
Con la Legge 1072 del 13.7.2015 è stato modificato l’art. 15 del TUIR, in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria.
Per effetto dell'introduzione della nuova lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica infatti in relazione alle spese per la frequenza:
• delle scuole dell’infanzia (ex asili);
• del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
• delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
La nuova detrazione del 19% si applica:
• sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione secondo l'art. 1 della L. 62/2000;
• su un importo annuo non superiore a 400,00 euro per alunno o studente
Ambito applicativo delle spese detraibili
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano ai sensi della nuova lett. e-bis) di cui all'articolo 15 co. 1 del Testo Unico Imposte sui Redditi:
• le tasse (es. di iscrizione e di frequenza);
• i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica, anche quando il servizio di
mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola);
• i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, diversi da quelli di cui alla successiva lett. i-octies).
Attesa la ratio della disposizione in commento, diretta ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica, con la ris. 68/2016 è stato quindi chiarito che sono detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali:
• l’assistenza al pasto;
• il pre-scuola;
• il post-scuola.
Tali servizi, secondo l'Agenzia pur forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Le Spese di Trasporto invece sono escluse
L'Agenzia delle Entrate, con tale risoluzione, inoltre non ha ritenuto detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, al fine di evitare discriminazioni rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto
ad alcuna agevolazione.