Post date: 14-giu-2016 14.53.52
La legge 49 del 2016 entrata in vigore il 16 aprile ultimo scorso ha nuovamente modificato le disposizioni previste dall'articolo 120 del Testo Unico Bancario introducendo nuovamente la prassi dell'anatocismo, ovvero la modalità di conteggio degli interessi sugli interessi da parte del sistema bancario. Prassi che era stata cancellata dalle ben note sentenze della Corte di Cassazione in passato. La problematica del conteggio degli interessi indubbiamente riscuote l'interesse del mondo delle imprese che ricorrono al sistema bancario per poter sviluppare la propria missione aziendale, dall'altro il mondo bancario ha la necessità di contabilizzare e di rendere remunerativa la propria opera. Ma cerchiamo di analizzare in breve le recenti evoluzioni della normativa in materia. La Corte di Cassazione aveva bocciato la prassi, in voga presso l'intero sistema bancario, di applicare sugli interessi pagati dai correntisti per i propri affidamenti e capitalizzati nei trimestri successivi ulteriori interessi, in quanto tali norme contrastavano con l'art. 1815 del Codice Civile. Tali sentenze hanno avuto l'effetto di far esplodere il contenzioso in materia bancaria, contenzioso ulteriormente aumentato in periodi di forte crisi economica. Vi sono stati nel corso degli anni vari tentativi del legislatore di reintrodurre quel che la Cassazione aveva vietato dichiarandolo illegittimo, prova ne sia che la Suprema Corte era stata costretta ad intervenire ulteriormente bocciando di fatto i provvedimenti legislativi.
Con la Legge di Stabilità del 2013 entrata in vigore il 1 gennaio 2014 sembrava che, le modifiche apportate all'articolo 120 del Testo Unico Bancario, avesse sancito la definitiva "sepoltura" dell'anatocismo bancario, prevedendo espressamente il divieto dello stesso. Ora la legge 49 del 2016 reintroduce l'anatocismo bancario a particolari condizioni, vediamole:
Art. 120 - Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; (2)
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo. (3)
1 bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. (4)
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Note:
(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del capo I, Titolo VI del presente decreto, operata dall'art. 4, comma 2, DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, DLgs. 14.12.2010 n. 218, pubblicato in G.U. 18.12.2010 n. 295. Ai sensi del successivo art. 6, comma 2, la disposizione entra in vigore il 2.1.2011, come modificato dal citato DLgs. 218/2010.
Testo precedente: "(Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi ). - 1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.".
(2) Lettera sostituita dall'art. 17-bis, comma 1, DL 14.2.2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.4.2016 n. 49.
Testo precedente: "a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento;".
(3) Lettera sostituita dall'art. 17-bis, comma 1, DL 14.2.2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.4.2016 n. 49.
Testo precedente: "b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia".
(4) Comma sostituito dall'art. 1, comma 629, L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall'1.1.2014.
Testo precedente: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.".
Nella sostanza gli interessi decorrono una volta all'anno il 31 dicembre con valuta il 1 marzo dell'anno successivo il PUO' autorizzare l'addebito degli interessi sul conto corrente. Essendo in questo momento il periodo di rinnovo degli affidamenti è opportuno leggere attentamente le proposte degli istituti di credito per verificare che nelle more delle clausole contrattuali non ci siano autorizzazioni automatiche in tal senso, in quanto si autorizzerebbe di fatto la Banca ad applicare l'anatocismo ancora.